Si comunica al personale interessato che in data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Termini di presentazione delle istanze relative all’a.s. 2019/20:

  • Personale docente: 11 marzo 2019 –  05 aprile 2019
  • Personale ATA: 01 aprile 2019 –  26 aprile 2019
  • Personale di Religione Cattolica: 12 aprile 2019 al 15 maggio 2019

LINK AL SITO AT VARESE: http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/mobilita-del-personale-docente-educativo-ed-ata-a-s-2019-20/

NORMATIVA UTILE DI RIFERIMENTO:

  1. Circolare AT, prot n. 1586 del 14-03-19: Avvio a.s. 2019/20 – Prime operazioni della mobilità personale docente con contratto a T.I.
  2. O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola
  3. O.M. n. 202 del 08/03/2019 relativa alla mobilità insegnanti religione cattolica
  4. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del pers. docente, edu.ed A.T.A.del 03/03/2019
  5. nota MIUR n. 364 del 8/03/2019 CORREZIONE REFUSI:

ESTRATTO refusi NOTA MIUR n. 364 del 08/03/2019::

“In merito al testo del CCNI relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22 si precisa inoltre quanto segue:
1) Nell’art. 13 comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
2) Nell’art. 5 gli ultimi 3 commi sono da intendersi contrassegnati con i numeri 11, 12 e 13.
3) Nell’art. 8 comma 2, l’ultimo capoverso che inizia con le parole “Dalle predette
disponibilità…[…]” è da intendersi contrassegnato con la lettera d).
4) Nell’allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti
d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.
5) Nell’art. 40, comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
6) La nota 7 a pag. 87 del CCNI è così rettificata:” Ai fini della formulazione della graduatoria
per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso
come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono
valutate nella seguente maniera […]”